APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DELL’1 giugno 2012, IN VIGORE DA TALE DATA

Art. 1
1. L’Associazione Italiana di Studi Canadesi ha lo scopo di :
1) promuovere in Italia gli studi canadesi;
2) promuovere la collaborazione, a livello didattico e scientifico, dei docenti e degli studiosi italiani e stranieri che operano nel campo degli studi canadesi;
3) promuovere e mantenere rapporti con le istituzioni accademiche e culturali canadesi nonché con le analoghe associazioni ed istituzioni di altri Paesi;
4) promuovere periodicamente convegni, seminari e corsi relativi al campo degli studi canadesi e stimolare occasioni di scambi interdisciplinari.
2. L’Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2
1. La sede operativa è presso il domicilio scelto dal Presidente.

Art. 3
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite :
1) dalle quote sociali che ogni socio è tenuto a versare annualmente nella misura deliberata dall’Assemblea;
2) dai contributi o sovvenzioni dello stato canadese, dello stato italiano, di enti pubblici o privati;
3) da ogni altro provento che pervenga per donazione, legato, lascito, contributo, ovvero per disposizione di legge od altro.
2. L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4
1. Sono soci onorari dell’associazione, fino ad un massimo di venti, gli studiosi di chiara fama operanti nel campo degli studi canadesi, il cui nome sia stato proposto dal presidente dell’Associazione al Consiglio direttivo. La proposta del presidente deve essere approvata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I soci onorari godono del diritto di voto.
2. Sono soci ordinari quegli studiosi italiani o stranieri che presentino domanda di ammissione all’Associazione controfirmata da due soci ordinari. La domanda deve essere approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. E’ motivo di decadenza dalla qualità di socio il mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi.

Art. 5
Sono organi dell’Associazione : a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente.

Art. 6
1. L’assemblea dei soci si compone dei soci onorari e dei soci ordinari.
Hanno diritto di voto i soci che hanno regolarmente versato le quote sociali.
2. Essa si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria in qualsiasi momento su richiesta del Consiglio Direttivo e dietro convocazione del presidente, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei soci ordinari.
3. L’Assemblea approva i conti preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio Direttivo e la relazione annuale del presidente, elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente, stabilisce la quota sociale annua, delibera sull’indirizzo e sui programmi dell’Associazione, provvede alle modifiche dello Statuto. Essa è anche competente per deliberare la eventuale esclusione del socio per gravi motivi.
4. L’esercizio del diritto di voto può essere delegato, per iscritto, a un altro socio. Non può essere delegato più di un voto allo stesso socio.
6. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione, o in caso di sua assenza, dal vice-presidente, nominato dal presidente. Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea.
7. L’Assemblea annuale dei soci può essere convocata per posta elettronica e/o effettuata mediante pubblicazione sul sito web dell’AISC. Per quanto non previsto nel presente statuto, le delibere sono adottate ai sensi dell’articolo 21 del codice civile.

Art. 7
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Past-President e da sei soci AISC attivi facenti parte dei gruppi disciplinari presenti all’assemblea nella quale si svolge l’elezione.
2. Le sue riunioni sono valide con la presenza del presidente più almeno due terzi dei suoi membri.
3. In caso di sua assenza, il presidente delega a rappresentarlo il più anziano di età tra i membri del Consiglio Direttivo.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo indicazioni contrarie nel presente statuto. Ogni membro, tranne il Past-President, ha diritto a un voto.
5. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni solari, a partire dall’1 gennaio dell’anno di inizio del mandato fino al 31 dicembre del terzo anno successivo, e si riunisce, su convocazione del Presidente, in seduta ordinaria almeno due volte all’anno, e in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
6. Il Consiglio Direttivo delibera sulle direttive generali e sui programmi di attività per il migliore conseguimento delle finalità dell’Associazione; predispone i conti preventivi e quelli consuntivi; delibera sugli acquisti, le alienazioni, le locazioni, etc.; gestisce i fondi dell’Associazione; delibera sull’ammissione dei soci ordinari e onorari e dichiara decaduti i soci per morosità.

Art. 8
1. Il Presidente, eletto per un triennio tra i soci, rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, coordina le attività dell’Associazione, ed esegue le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo, sottoscrive i verbali e la corrispondenza, vigila sull’osservanza dello statuto.
2. Terminato il suo mandato, diventa automaticamente Past-President.

Art. 9
Il Past-President rappresenta la continuità dell’Associazione, resta in carica tre anni, è membro di diritto del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto.

Art. 10
1. Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, esegue le delibere degli organi collegiali.
2. Il Tesoriere, in collaborazione con il presidente e il segretario, cura la riscossione delle quote associative, dispone l’erogazione delle spese secondo i mandati del Consiglio Direttivo e prepara i bilanci.
3. Il Segretario e il tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio seno. Le due cariche possono essere cumulabili.

Art. 11
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. La liquidazione sarà compiuta secondo le norme di legge.

Art. 12
Lo statuto può essere modificato dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti, purché pari almeno alla metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Art. 13
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea. I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.